Collaudo ascensore per agibilità: tutto quello che devi sapere
31
Ago

Collaudo ascensore per agibilità: tutto quello che devi sapere

Ascensori

Sommario:

Dal collaudo alla manutenzione, cosa sancisce la normativa vigente in merito alla messa in esercizio, alle verifiche e ai documenti per l’agibilità degli ascensori e dei montacarichi?

Come sancito dalla direttiva ascensori 2014/33/UE e dal DPR 162/99, ogni ascensore deve essere progettato ed installato nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute fissati dalla normativa vigente.

Una volta installato, l’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto il certificato di collaudo dell’ascensore, i cui contenuti possono variare in funzione della procedura di valutazione della conformità applicata.

Scopriamo in questa guida tutti i dettagli relativi il certificato di agibilità di un immobile, i documenti per l’abitabilità, il certificato collaudo dell’ascensore e la documentazione per la messa in esercizio dell’ascensore.

Documenti per abitabilità immobile: che cos’è e normativa vigente

Prima di concentrare l’approfondimento sulla disciplina concernente i documenti per agibilità e i documenti per abitabilità, è bene fare chiarezza in merito alle nozioni di ascensore, di proprietario dello stabile in cui viene installato l’impianto e di soggetto installatore.

Un ascensore è un apparecchio a motore che collega i piani di uno stabile mediante una cabina destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, e munita di comandi situati al suo interno.

Gli ascensori privati devono ottenere l’autorizzazione del Comune ovvero la documentazione per la messa in esercizio dell’ascensore e quella dell’Asl per la realizzazione dei controlli periodici per la sicurezza.

Ogni proprietario dello stabile in cui viene progettato ed installato l’ascensore privato è responsabile diretto dell’impianto installato ed è tenuto a sottoporlo a regolare manutenzione e verifica periodica ogni 24 mesi.

Il montacarichi è destinato al trasporto di sole cose, è inaccessibile e non munito di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Il soggetto installatore è responsabile della progettazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’impianto ascensore.

In base a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, i documenti per l’abitabilità di un immobile vengono rilasciato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale di competenza.

Il certificato di agibilità di un immobile è obbligatorio per vendere, acquistare o affittare un immobile, ma anche per esercitare qualsiasi attività ai fini commerciali e per vivere all’interno di uno stabile o di un’abitazione, ai fini residenziali.

Il rilascio dei documenti per l’agibilità deve essere richiesto agli uffici competenti del Comune di competenza presentando l’istanza su modulo scaricato dal sito dell’Ente locale, e compilato con tutti i dati dell’immobile, dei proprietari (e eventuali comproprietari), allegando la specifica documentazione.

Inoltre, gli ascensori e i montacarichi in servizio privato devono ottenere l’autorizzazione della Asl per la realizzazione dei controlli periodici per la sicurezza.

Si ricorda che nella presentazione dell’istanza di certificato di abitabilità dell’immobile, è necessario elencare tutti gli estremi autorizzativi (Autorizzazioni, Permessi di Costruire, D.I.A., Concessioni Edilizie, SCIA edilizia) per agevolare il personale tecnico de Comune nel facile reperimento dei fascicoli corrispondenti al fabbricato in questione.

Documenti per agibilità: campo di applicazione della normativa vigente

Qual è il campo di applicazione della normativa vigente? Interessanti novità sono state apportate con l’introduzione del D.P.R. n. 214 del 5 ottobre 2010 (pubblicato in G.U. n. 292/2010) che ha modificato il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999, la quale ha recepito la Direttiva europea 95/16/CE.

Tale normativa viene applicata ai sistemi di elevazione che viaggiano in spazi di percorso definiti e agli ascensori in uso permanente, oltre ai componenti di sicurezza impiegati.

Documenti per abitabilità: quali allegare alla domanda?

All’istanza presentata all’Ufficio tecnico del Comune di competenza deve essere allegata la seguente documentazione necessaria per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile:

  • Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al catasto dell’immobile;
  • Dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 4 del DPR 425/94;
  • Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi della legge 46/90;
  • Copia di certificato di collaudo statico e di conformità delle strutture rilasciato dal genio civile.
  • Certificato collaudo ascensore;
  • Dichiarazione sotto forma di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato relativa al superamento ed eliminazione barriere architettoniche;
  • Copia pagamento oneri di urbanizzazione;
  • Atto di provenienza nel caso in cui il richiedente del Certificato di Agibilità è diverso dal titolare del permesso di costruire;
  • Perizia Giurata del tecnico incaricato oltre tre copie della stessa;
  • Fotocopia di un Documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
  • Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.

Documenti per agibilità: che cos’è il Certificato per abitabilità immobile?

Che cos’è il Certificato di abitabilità dell’immobile? Il certificato per l’abitabilità dell’immobile è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni di risparmio energetico degli edifici pubblici e privati all’interno del quale viene installato l’ascensore.

Inoltre, il Certificato per abitabilità dell’immobile attesta anche la sicurezza e la sussistenza delle condizioni di igiene, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

È obbligatorio? Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, il Certificato di agibilità è obbligatorio per affittare un immobile, acquistarlo o venderlo.

Il certificato di agibilità è obbligatorio anche per esercitare una qualsiasi attività commerciale e vivere all’interno di un’abitazione ai fini residenziali.

Il certificato di abilità non è obbligatorio per le costruzioni edificate prima del 1934.

Tempistica rilascio Certificato per abitabilità immobile

Per quanto concerne la tempistica necessaria per il rilascio del Certificato di abitabilità dell’immobile, dalla data di presentazione della domanda di rilascio della domanda, intercorre all’incirca un mese (30 giorni).

Se trascorsi i 30 giorni, il soggetto istante non si vede pervenire alcuna risposta da parte dell’Ufficio tecnico del Comune, in virtù del c.d. Silenzio-assenso, l’abitabilità si intende attestata.

Se il soggetto istante si è avvalso della possibilità di presentare l’autocertificazione, il termine per la formazione del c.d. Silenzio-assenso è di 2 mesi, ovvero 60 giorni, dalla presentazione della domanda.

Costi Rilascio Certificato per abitabilità immobile

Quanto costa il rilascio del Certificato di agibilità dell’immobile? Il soggetto istante è tenuto al pagamento di due marche da bollo (entrambe di 16 €) e dell’importo dei diritti di segreteria che variano a seconda dell’Ente comunale competente. Il costo medio è di 40/50 euro.

Omessa presentazione domanda di agibilità: sanzioni irrogate

Per completezza della disciplina relativa alla domanda di rilascio del Certificato di Agibilità, si ricorda che deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui il soggetto istante non presenti l’istanza, rischia l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie che variano in base ai giorni intercorsi dalla fine dei lavori.

Gli importi della sanzione pecuniaria irrogata nel caso di omessa presentazione della domanda di abitabilità dell’immobile sono di seguito riportate:

  • € 77,00 (dal 16° al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori),
  • € 232,00 (dal 31° al 60° giorno dalla fine dei lavori),
  • fino a € 464,00 (dopo il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori).

Documenti per agibilità: Perizia Giurata del tecnico incaricato

La Perizia Giurata del tecnico incaricato è tra i documenti necessari da allegare all’istanza da presentare per richiedere il rilascio del Certificato per l’abitabilità dell’immobile.

Ma che cos’è esattamente la perizia giurata del tecnico incaricato? Tantissimi sono i dubbi in merito alla stessa. Senza troppi giri di parole, si tratta di un’analisi tecnica redatta da un perito, che esprime un parere tecnico.

Quando parliamo di tecnici esperti, è bene sapere che occorre rivolgersi a tecnici esperti abilitati all’esercizio della professione e regolarmente iscritti al rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza (Architetti, Ingegneri, etc.).

Come viene redatta la Perizia giurata del tecnico? Prima di tutto è necessario un sopralluogo, durante il quale il tecnico incaricato può effettuare le opportune indagini corredate da un dettagliato reportage fotografico.

 

Le fasi di esame e giudizio devono essere incentrate sullo specifico problema oggetto della perizia: in questo caso, sulla sussistenza delle condizioni di abitabilità, igiene e sicurezza dell’immobile in cui è installato l’ascensore.

Documenti per agibilità: Certificato catastale

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il Certificato catastale è un documento ufficiale che riporta i contenuti archiviati negli atti catastali e nella ulteriore documentazione presente negli archivi dell’amministrazione tributaria.

Il certificato catastale riporta:

  • i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie)
  • i dati identificativi e reddituali di terreni e fabbricati
  • copia dei tipi mappali
  • i dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche intestatarie dei beni immobili
  • copia di monografie di punti trigonometrici catastali
  • copia di elaborati planimetrici.

La certificazione è rilasciata al soggetto istante previo pagamento dei relativi tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo.

Come richiedere il certificato catastale?

 

Il certificato catastale può essere richiesto all’Ufficio provinciale – Territorio anche tramite posta. Oltre a indicare nella richiesta il tipo di certificazione e i dati necessari per identificare negli atti catastali i beni oggetto di certificazione, il soggetto richiedente deve allegare:

  • una busta affrancata per la restituzione della ricevuta
  • la ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguito su conto corrente postale dell’ufficio
  • la fotocopia di un documento di identità valido
  • il proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali comunicazioni.

Documenti per l’abitabilità e agibilità: chiarimenti normativi

Se fino ad un recentissimo passato agibilità e abitabilità erano due certificazioni diverse, con i recenti interventi legislativi, questa differenza è venuta meno.

Il Governo Monti ha ufficializzato il c.d. certificato di Agibilità Parziale, solo nei casi in cui le unità immobiliari posseggano due requisiti fondamentali:

  • le unità devono essere dotate delle relative opere di urbanizzazione primaria,
  • le porzioni devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome.

Collaudo ascensori privati: finalità e campo di applicazione della normativa

Per omologazione di un ascensore privato si intende “l’accertamento dell’idoneità dell’impianto a svolgere le funzioni per le quali è stato realizzato in condizioni di sicurezza e conformemente alla norma“.

La finalità del collaudo di un ascensore è quella di accertare la conformità dell’impianto alla Direttiva 2014/33/UE, attraverso il controllo del rispetto della normativa tecnica di riferimento.

In attuazione della Direttiva 2014/33/UE le nuove normative sono entrate in vigore in data 16 marzo 2017 e si applicano agli ascensori in uso permanente negli stabili o edifici nonché ai componenti di sicurezza impiegati.

Sono esclusi:

  • ascensori da cantiere;
  • ascensori progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico;
  • impianti a fune, comprese le funicolari;
  • apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
  • apparecchi di sollevamento collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro;
  • treni a cremagliera;
  • ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere.

Documentazione collaudo ascensori privati

Ecco la documentazione necessaria per procedere con il collaudo degli ascensori privati:

  • dichiarazione di conformità alle norme armonizzate;
  • relazione tecnica, disegni piante e elevazioni, schemi elettrici e idraulici;
  • dichiarazione di registrazione del paracadute e/o valvola di blocco;
  • eventuale analisi dei rischi conforme alla norma ISO 14798;
  • documentazione tecnica per elementi diversi dai componenti di sicurezza;
  • certificati per i componenti di sicurezza;
  • certificato CE di tipo dell’ascensore modello;
  • dichiarazione dell’installatore;
  • istruzioni di uso e manutenzione, compreso le istruzioni di emergenza;
  • dichiarazione di conformità del progetto ai requisiti di prevenzione incendi;
  • dichiarazione di conformità finale.

Sopralluogo e Documentazione per la messa in esercizio dell’ascensore

Una volta esaminata con esito positivo la documentazione per la messa in esercizio dell’ascensore poc’anzi indicata, l’installatore con un ingegnere procedono con il sopralluogo per eseguire tutte le prove ed i controlli sull’impianto.

Se tutto ok, l’installatore procede con la redazione dell’attestato di esame CE e appone il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE.

In caso di esito negativo, l’installatore deve richiedere nuovo sopralluogo.

Il proprietario deve comunicare l’avvenuto collaudo ascensore per agibilità al Comune competente per territorio entro e non oltre 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell’ascensore.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’indirizzo dell’edificio dove è installato l’ascensore;
  • la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore;
  • la velocità, la corsa, la portata dell’impianto ascensore;
  • la copia della dichiarazione di conformità (D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010);
  • indicazione della ditta incaricata ad espletare le ispezioni periodiche sull’impianto.

Nel caso di mancato invio della comunicazione ne deriva il divieto di mettere e di mantenere in servizio l’ascensore.

Certificato Collaudo Statico: Informazioni NTC 2018

Riportiamo la definizione di Collaudo: “atto unilaterale complesso di natura tecnica, economica ed amministrativa, disposto dal Committente, al quale si perviene a conclusione del sistema o dell’impianto”.

Per richiedere un collaudo è importante predisporre tutta la documentazione necessaria che costituisce il “fascicolo tecnico” dell’impianto.

Tuttavia, c’è ancora tantissima confusione in merito al fascicolo tecnico dell’ascensore: sono molti gli addetti ai lavori (ditte installatrici e organismi notificati) che non sanno che in cabina deve essere esposta una targa con il simbolo CE seguito dal numero dell’organismo che ha effettuato il collaudo.

Ciò implica, purtroppo, una disparità di trattamento e di richieste da organismo e organismo, contribuendo ad acuire la confusione.

Un ascensore con certificato di collaudo Millepiani è sicuramente un sistema di elevazione conforme agli standard e completo della documentazione prevista dalla normativa.

In caso di esito positivo, la procedura di collaudo si conclude con l’emissione del certificato di collaudo statico, che deve contenere tutte le informazioni sancite dal capitolo 9 delle Norme Tecniche Costruzioni 2018:

Il Certificato di Collaudo Statico deve riportare le seguenti informazioni:

  • report sul progetto strutturale e sui documenti esaminati;
  • verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni di controllo espletate dagli addetti tecnici;
  • giudizio di collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile.

Il certificato di collaudo deve comprendere le seguenti sezioni:

  • premessa;
  • verbale di sopralluogo;
  • caratteristiche dei materiali impegnati;
  • relazione tecnica;
  • prove di carico sulle strutture e controlli dei materiali;
  • certificazione di collaudo statico.

Certificato Collaudo: cosa fare se sono presenti NC irrisolte?

Nel caso in cui le non conformità siano irrisolte, il collaudatore deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo. Pertanto, laddove siano presenti criticità irrisolvibili, il collaudatore conclude le proprie attività rilasciando il certificato riportante la motivata non collaudabilità degli impianti.

Certificato Collaudo: cosa riportare in un verbale di visita di collaudo?

Il Verbale o Report di visita di collaudo viene redatto dal Collaudatore in corso d’opera durante l’esecuzione delle opere strutturali.

Il verbale deve contenere:

  • la data e l’orario di visita,
  • i riferimenti normativi relativi all’opera da realizzare,
  • una descrizione delle opere realizzare e in fase di realizzazione durante il sopralluogo,
  • i nominativi delle persone presenti in cantiere,
  • tutte le verifiche effettuate dal collaudatore durante la visita.

Il verbale si conclude con l’apposizione della firma del Collaudatore ed eventuali firme dei partecipanti alla visita di collaudo.

Ascensore: Verifiche periodiche

Una volta messo in esercizio l’ascensore, l’impianto deve essere sottoposto a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte degli ingegneri tecnici abilitati.

La finalità delle verifiche periodiche è volta ad accertare se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente.

Il soggetto incaricato deve rilasciare al proprietario il verbale relativo alla verifica.

Il proprietario deve fornire i mezzi indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche del sistema di elevazione. Si ricorda che le spese per l’effettuazione delle verifiche dell’ascensore sono a carico del proprietario dell’immobile dove è installato il sistema di elevazione.

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