Eliminazione barriere architettoniche in condominio: guida alla normativa per i disabili
31
Ago

Eliminazione barriere architettoniche in condominio: guida alla normativa per i disabili

Ascensori

Sommario:

Il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio è un tema di grande interesse. Si definisce Barriera architettonicaqualunque opera che impedisca, renda difficoltosi o limiti la possibilità di movimento e la fruizione di spazi e servizi”. È il caso di fare il quadro sulla situazione alla luce della normativa vigente.

Nel quotidiano vivere dobbiamo combattere con le barriere architettoniche del condominio in cui abitiamo o che frequentiamo per motivi di lavoro o di necessità.

Questo è vero soprattutto per le persone disabili e per gli anziani che hanno problemi di deambulazione: le barriere architettoniche dell’ascensore possono portare a complicazioni di non poco conto (si pensi per esempio ad un gradino troppo alto); altre volte si tratta di ostacoli impedenti come uno spazio ridotto, una cabina dell’ascensore troppo “stretta”, una pendenza eccessiva, etc.

Insomma, sono davvero tanti gli ostacoli che possono mettere in seria difficoltà le persone affette da gravi disturbi di deambulazione o le persone portatrici di handicap o di disabilità.

Dato che la nostra abitazione ed il condominio in cui risediamo o che ci troviamo a frequentare per qualsiasi motivo deve essere curato, accogliente e, soprattutto, accessibile, è fondamentale valutare la possibilità di considerare l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Normativa barriere architettoniche: facciamo chiarezza

Al centro della normativa sulle barriere architettoniche vi è la tutela e la libertà di movimento.

Quando si parla di mobilità e di difficoltà temporanee o permanenti che limitano la capacità di movimento di una persona si fa riferimento alle barriere architettoniche.

Barriere architettoniche e disabilità sono due concetti davvero importantissimi e al centro della produzione normativa.

La Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone disabili, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, fornisce un’interessante e precisa definizione di disabilità:

risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”.

Ma al centro della normativa sulle barriere architettoniche vi è anche la nozione di accessibilità e di libertà di movimento, che rappresenta un indice di civiltà per ogni paese.

Il diritto alla libertà di movimento riassume la capacità e la possibilità di accedere a uno spazio abitativo ad uso residenziale o in un contesto pubblico (scuola, ospedale, centro commerciale, etc.).

Inoltre, il concetto di accessibilità è correlato alla possibilità di usufruire di servizi in maniera indipendente, al pari dei soggetti senza difficoltà di deambulazione.

Un luogo o un servizio accessibile agevola i disabili e le persone con rilevanti limitazioni, gli ipovedenti, le donne in gravidanza e consente loro di viverlo al meglio.

Normativa Barriere Architettoniche: definizione

Una barriera architettonica rappresenta un ostacolo ed una difficoltà alla libera accessibilità e alla libertà di movimento all’interno di un contesto privato e pubblico.

Per definire la barriera architettonica possiamo fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, che al punto 2 sancisce quanto segue:

Per barriere architettoniche si intendono gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”.

Rientrano nella definizione di barriera architettonica anche la mancanza di accorgimenti e di segnalazioni che consentono la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.

Normativa barriere architettoniche in Italia

In Italia la principale fonte normativa relativa alle barriere architettoniche è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236.

La lettura combinata di queste fonti normative consente di acquisire utili nozioni e chiarimenti sia in ambito privato che in contesti pubblici.

Inoltre, la stessa Legge 13/89 prevede anche l’erogazione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento.

Al centro del Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236 stanno 3 criteri fondamentali, che di seguito riportiamo.

  1. Visitabilità: i luoghi privati, i contesti pubblici e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte può raggiungere gli spazi di relazione.
  2. Accessibilità: un edificio privato o pubblico è accessibile se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta possono entrare e vivere gli spazi in autonomia.
  3. Adattabilità: è adattabile quando uno spazio viene modificato per renderlo accessibile e fruibile anche da soggetti disabili, ipovedenti e con difficoltà di deambulazione.

Il Decreto del Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri di progettazione per l’accessibilità per i componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni.

Normativa barriere architettoniche in condominio: Fonte normativa

Oltre alla Legge 13/89, quando l’edificio privato è un condominio, entra in gioco anche la Legge 220/2012, che ha stabilito nuove regole per i condomini e normato gli interventi straordinari come l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La Legge 220/2012 ha modificato in parte la Legge 13/89 incrementando le maggioranze assembleari per la delibera di interventi finalizzati ad abbattere tali barriere, e portandole alla metà più uno sia dei partecipanti all’assemblea sia dei millesimi.

Abbattimento barriere architettoniche condominio e ascensore: cosa dice la normativa?

Purtroppo, per particolari categorie di cittadini, capita che all’interno delle loro abitazioni ci siano barriere architettoniche che inibiscono o ostacolano la mobilità, riducendo le persone con gravi problemi di handicap e gli anziani a non poter uscire dalla propria abitazione per evitare di scontrarsi con quegli ostacoli che diventano un vero e proprio incubo.

Si pensi, ad esempio, all’accesso ad un piano superiore o inferiore per mancanza di un ascensore o, alla presenza di una porta troppo stretta che inibisce la possibilità di prendere liberamente l’ascensore per muoversi da un piano all’altro.

Un gradino troppo alto o una pendenza eccessiva sono altri chiari esempi di barriere architettoniche del condominio e dell’ascensore che possono demotivare gli handicappati, i disabili, i non vedenti e gli anziani a varcare la porta di casa per affrontare questi ostacoli che diventano un vero e proprio incubo quotidiano.

È importante comprendere come l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’ascensore leda la libertà di movimento e di fruizione dei servizi condominiali da parte di certe categorie di soggetti.

Le barriere architettoniche nei condomini sono rappresentate dalle sopraelevazioni, abbassamenti, scale, rampe di eccessiva pendenza e modalità di apertura delle porte di accesso agli alloggi.

Le soluzioni più comuni alle barriere architettoniche sono rappresentate dall’installazione di servo scala o di ascensore per i disabili, per il superamento di rampe di scale in grado di annullare l’ostacolo rappresentato da scalini e dalle opere edili per la sostituzione delle porte di accesso ad altre parti comuni.

Barriere architettoniche condominio: tre diversi gradi di abbattimento

Come affrontare l’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio e ogni altro ostacolo che inibisca la libertà di movimento? Cosa prevede la normativa vigente anche in riferimento alla ripartizione delle spese?

La legge di riferimento è la Legge n.13/1989 la quale stabilisce i termini e i modi per la garanzia dell’accessibilità ai vari ambienti.

Il DM 236/89 è la normativa tecnica di riferimento che disciplina le caratteristiche degli ascensori e degli elevatori: è molto chiara nel fornire le definizioni basilari e i concetti chiavi per avere una comprensione quanto più approfondita possibile in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio.

Il quesito a cui rispondere è capire che cosa sono le barriere architettoniche? La risposta la rinveniamo semplicemente nel DM 236/89 e pone subito l’accento sul fatto che le barriere architettoniche non sono solamente quelle fisiche.

Si tratta di ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chiunque, ma anche di barriere che impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e componenti.

Dunque, la definizione di barriere architettoniche è molto più “ampia” e comprende qualunque tipo di ostacolo, struttura e segnale che renda inagibile o difficilmente fruibile un luogo.

Adattabilità

Quando si parla di “adattabilità” si deve fare riferimento al fatto che si può modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati.

L’obiettivo è quello di renderlo completamente ed agevolmente fruibile a tutte le categorie di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Accessibilità

I soggetti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale devono poter accedere allo stabile condominiale ed alle singole unità immobiliari e ambientali.

In buona sostanza, anche chi è disabile o a problemi di deambulazione deve poter fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Visitabilità

Le persone con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale devono poter visitare gli spazi di relazione ovvero gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio, e poter visitare almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

Barriere architettoniche condominio: revisione normativa

La Legge n.13 del 1989 è stata modificata dalla Legge n. 220 del 2012, la quale prevede che la realizzazione di un servoscala e l’installazione di un ascensore idoneo al trasporto dei disabili siano approvate dall’assemblea condominiale, “in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1120 del codice civile”.

Disposizione che è stata revisionata dal dettato riformistico che disciplina gli interventi “previsti per eliminare le barriere architettoniche”, prevedendo la maggioranza per la loro approvazione (cfr. secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile).

Per approvare le innovazioni che consentono di superare le barriere architettoniche in condominio, la normativa vigente prevede un quorum deliberativo costituito dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Inoltre, l’articolo 1120 Codice Civile stabilisce che l’amministratore debba convocare l’Assemblea entro 30 giorni dall’istanza presentata da un solo condòmino. Tale richiesta deve contenere l’indicazione delle modalità di esecuzione di detti interventi.

Gli interessati all’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio possono provvedere a proprie spese, ovviando alla contrarietà degli altri condòmini. In ogni caso, gli interventi realizzati non devono arrecare alcun pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non devono alterare il decoro architettonico.

La Cassazione con la Sentenza n. 24235 del 29 novembre 2016 ha sancito che gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche non devono rendere talune parti dell’edificio inutilizzabili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino.

Come previsto dall’articolo 1121, terzo comma, Codice civile, nei casi in cui l’intervento sia stato eseguito a spese esclusivamente del condòmino o dei condòmini interessati, gli altri possono contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Come stabilito dal Tribunale di Napoli con Sentenza n. 2606 del 14 marzo 1994, tale disciplina normativa si applica anche in favore di “soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Per completezza espositiva ricordiamo che la Cassazione con la Sentenza n. 6109 del 25 giugno 1994 ha sancito che sono da considerarsi nulle le delibere in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che “siano lesive dei diritti di altro condòmino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative”.

Abbattimento barriere architettoniche condominio e ascensore: ripartizione dei costi

In uno stabile condominiale gli eventuali lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sono rivolti a eliminare ogni tipo di ostacolo che possa mettere in difficoltà ogni persona affetta da problemi motori o di deambulazione, disabili, ipovedenti, etc.

E, allora, c’è da domandarsi: a chi spetta la ripartizione della spesa?

Nel caso in cui si debba modificare parti comuni dell’immobile abitativo, la normativa vigente sottolinea che le spese possono essere acconsentite dall’assemblea condominiale con le maggioranze stabilite dal Codice Civile.

Ad esempio, nel caso di installazione di un montascale o di ogni altro apparecchio necessario per far salire e scendere la persona non deambulante dal proprio appartamento, se la voce di spesa viene approvata dal condominio in sede di assemblea, allora viene ripartita tra le voci di spese condominiali, altrimenti deve essere sostenuta dal disabile o dal suo tutore.

Dunque, la progettazione e l’installazione delle piattaforme elevatrici, montascale a poltroncina, o mini-ascensori domestici non deve pregiudicare la sicurezza e la stabilità dell’immobile, nonché alterarne il decoro.

Contributi e benefici a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche ascensore condominio

Anche nel caso di installazioni impegnative, la legge n. 13/89 tutela le persone handicappate o i soggetti disabili, riconoscendone la concessione di contributi per interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di un condominio.

Si ricorda, a tale proposito, che l’istanza per ottenere tali contributi a fondo perduto per l’eliminazione delle barriere architettoniche deve essere presentata entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno al Sindaco del Comune di residenza.

E’ fondamentale ricordare, a tale proposito, che l’installazione di un montascale o di un ascensore o di una piattaforma elevatrice è soggetta ad agevolazioni fiscali come la riduzione dell’IVA del 4%.

Grazie a questa guida adesso avrai più chiara la disciplina ed il quadro normativo in materia di abbattimento delle barriere architettoniche condominiali.

Barriere architettoniche condominio: quali sono le detrazioni fiscali?

Essendo stata prorogata per il 2019 la misura del Bonus ristrutturazioni, viene riconosciuta un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, tra i quali rientrano anche quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La detrazione Irpef è del 50% sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro.

E’ importante ricordare che questa detrazione fiscale riguarda solo le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti. Per maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali spettanti a chi installa gli ascensori per i disabili, leggi questa guida di approfondimento.

 

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