Verifiche periodiche ascensori: guida utile 2019
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Verifiche periodiche ascensori: guida utile 2019

Ascensori, Montacarichi

Sommario

Una volta installato un ascensore o un montacarichi in qualsiasi edificio privato o pubblico, la normativa vigente prevede che, per poter mantenere in esercizio l’impianto, il proprietario deve incaricare una ditta specializzata ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica.

La verifica biennale degli ascensori e montacarichi deve essere eseguita da un ente incaricato indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore.

Laddove la ditta specializzata ed incaricata nell’eseguire le verifiche periodiche degli ascensori e dei montacarichi venga sostituita, il proprietario o il condominio sono tenuti ad informare il Comune competente tramite apposita comunicazione.

La verifica biennale dell’ascensore è obbligatoria e deve essere eseguita da ingegneri dell’ASL o dell’ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e notificato alla Commissione europea.

Scopriamo in questa guida tutti i dettagli della normativa vigente in materia di verifiche periodiche sugli ascensori e sui montacarichi.

Verifica biennale ascensore obbligatoria: dall’installazione alla messa in esercizio

La normativa vigente sancisce che gli ascensori e i montacarichi installati devono ottenere l’autorizzazione del Comune per la messa in esercizio, e quella della Asl per la realizzazione delle verifiche periodiche per la sicurezza.

Il proprietario o un suo legale rappresentante è il responsabile diretto dell’impianto installato: è tenuto a sottoporlo alla regolare manutenzione e ad eseguire una verifica biennale obbligatoria.

L’installatore è responsabile della progettazione, dell’installazione e della commercializzazione degli ascensori e dei montacarichi.

Ricordiamo in questa sede che il Dpr n. 23 del 10 gennaio 2017 è intervenuto modificando il Dpr n. 162 del 30 aprile 1999, che recepiva la Direttiva 95/16/CE.

La nuova normativa recepisce quanto disciplinato dalla Direttiva 2014/33/UE che si applica:

  • agli ascensori in uso permanente negli stabili privati e condominiali;
  • agli apparecchi di sollevamento che si muovono in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide.

Rimangono esclusi dalla disciplina normativa vigente, poc’anzi richiamata, i seguenti sistemi impianti di sollevamento e ascensori:

  • gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non eccede i 0,15 m/s;
  • le pedane mobili per interventi di ristrutturazione degli edifici;
  • gli ascensori da cantiere;
  • gli ascensori progettati e costruiti a fini militari;
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • gli apparecchi di sollevamento destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro;
  • gli apparecchi di sollevamento scenico per spettacoli e rappresentazioni;
  • gli apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;
  • i treni a cremagliera;
  • le scale mobili.

Fatta chiarezza sui campi di applicazione e di esclusione della normativa vigente, una volta installato l’ascensore o il montacarichi, deve essere collaudato e messo in esercizio.

Al contempo, è necessario predisporre la documentazione che costituisce il “fascicolo tecnico” dell’impianto utile per eseguire ogni sopralluogo.

Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per le attività di verifica biennale dell’ascensore, devono essere fornite dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare i tecnici.

 

Verifiche periodiche ascensori e montacarichi: soggetti competenti e finalità

Una volta messi in esercizio, gli ascensori e i montacarichi devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte di tecnici laureati in ingegneria muniti di certificato di abilitazione rilasciato dall’Arpa competente o da parte di imprese abilitate.

In caso di impianti installati presso le aziende agricole o gli stabilimenti industriali, le verifiche periodiche possono essere eseguite dalla Direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

Le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi sono dirette ad accertare se:

  • è stato ottemperato quanto prescritto ed impartito in precedenti verifiche,
  • i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente,
  • le parti delle quali dipende la sicurezza dell’ascensore o dell’impianto di sollevamento sono in condizioni di efficienza e di corretto funzionamento.

Il manutentore dell’impianto deve eseguire le operazioni di verifica su indicazione dell’ingegnere verificatore.

Il soggetto incaricato alla verifica periodica è tenuto a rilasciare al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo alla verifica.

Laddove vi sia un’inidoneità all’uso dell’ascensore o del montacarichi, l’esito negativo deve essere comunicato all’Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad apporre i sigilli al sistema di sollevamento per inibirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Una volta eseguiti gli interventi prescritti sul Verbale e, dopo aver superato positivamente una verifica straordinaria, l’ascensore o il montacarichi potrà essere rimesso in esercizio.

Si ricorda che a tale scopo, il proprietario o il suo legale rappresentante devono fornire gli strumenti utili affinchè siano eseguite le verifiche periodiche sull’ascensore cogenti.

Le spese per l’effettuazione della verifica biennale sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’ascensore o il montacarichi.

Verifiche straordinarie ascensori e montacarichi: quando devono essere eseguite?

Le verifiche di natura straordinaria sugli ascensori e sui montacarichi devono essere eseguite dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche, solo dopo aver provveduto a rimuovere con esito positivo tutte le cause che hanno cagionato l’esito negativo del check up periodico.

Anche nei casi in cui siano state apportate modifiche costruttive all’ascensore o al montacarichi, è necessario che venga eseguita una verifica di natura straordinaria.

Ecco una panoramica di casistiche in cui è necessario eseguire una verifica di natura straordinaria sull’ascensore o sul montacarichi:

  1. esito negativo verifica ordinaria sull’impianto;
  2. ex post modifiche costruttive dell’impianto non rientranti nel piano di manutenzione ordinaria o straordinaria quali:
  • cambiamento della velocità,
  • cambiamento del tipo di azionamento,
  • cambiamento della portata,
  • cambiamento della corsa,
  • sostituzione del delle porte di piano, macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del gruppo cilindro-pistone, delle difese del vano e di altri componenti principali e del quadro elettrico.

 

  1. incidenti di notevole entità: in questo caso il proprietario dello stabile o un suo rappresentante legale sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Ufficio comunale competente, il quale pone i sigilli all’impianto di sollevamento fino alla data di esecuzione della verifica straordinaria positiva.

 

Per ricevere ulteriori dettagli, per dubbi, informazioni e richieste di Preventivo personalizzato, contatta Millepiani Elevators S.p.A:

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